AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI FISCALI


MC Costruzioni e Servizi ti aiuta, in questa sezione, a conoscere tutte le possibilità che ogni proprietario di casa ha di detrarre dal costo totale dei lavori quanto le principali normative in materia fiscale consentono nel 2011-2012

INCENTIVI 2011: Sconti IRPEF sulla casa e detrazioni fiscali

Modello e istruzioni per detrazione riqualificazione energetica (55%)

Modello e istruzioni per detrazione ristrutturazioni edilizie (36%)

IMMOBILI: DETRAZIONE 55% SU INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La Finanziaria 2010 ha prorogato a tutto il 2011 i benefici fiscali introdotti dalla finanziaria 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Si tratta di detrazioni fiscali del 55% inerenti vari tipi di interventi che consentano un risparmio energetico. Le detrazioni, applicabili in sede di dichiarazione dei redditi sull’Irpef lorda dovuta, riguardano:

1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI sostenute entro il 31/12/2011, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull’energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili). Quota di detrazione dall’imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 le quote sono cinque). 2) SPESE PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI (PARETI), ORIZZONTALI (TETTI E PAVIMENTI) E FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI sostenute entro il 31/12/2011, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). La condizione per usufruire del beneficio è che siano rispettati i “requisiti di trasmittanza termica U” , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08 riportato tra i link utili). Quota di detrazione dall’imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 le quote sono cinque). 3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI sostenute entro il 31/12/2011 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Quota di detrazione dall’imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 le quote sono cinque). 4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE sostenute entro il 31/12/2011, documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione. Quota di detrazione dall’imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 le quote sono cinque).

Grazie alla finanziaria 2008 questa detrazione è applicabile anche alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (vedi legge 244/2007 art.1 comma 286). COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55% I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia del 19/2/07 modificato più volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell’Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07. Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato più avanti tra i link utili.

Soggetti ammessi alla detrazione  Le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2011. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, che abbiano sostenuto le spese. Edifici interessati Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano “esistenti”. Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere prodotta esibendo l’iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell’ICI. Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione è l’installazione di pannelli solari, per la quale non è necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell’unità immobiliare, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unità realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di “fedele ricostruzione”. Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento. Gli interventi agevolati Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro dell’edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell’Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si può beneficiare della detrazione. Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili più avanti, tra i link utili.

Adempimenti A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto “certificato di asseverazione”). Questa documentazione può essere: – sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; – esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91; B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell’allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell’edificio non è necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni già viste ai punti 2) e 3); C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all’ENEA attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. In casi particolari può essere fatto l’invio per raccomandata a/r, sempre all’ENEA. Informazioni sul sito già detto; D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal 1/7/2010 una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa beneficiaria (d.l.78/2010 art.25). Ciò, ovviamente, non ha alcuna influenza sul soggetto che effettua il bonifico; E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell’amministrazione finanziaria. Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate Per le spese sostenute dal 2009 in poi relative a lavori che NON risultino iniziati e conclusi nello stesso anno, e’ necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, introdotta dal Dl 185/08 (art.29 comma 6). Nella pratica, dal 1/1/2010 occorre inviare un’istanza telematicamente, utilizzando il modulo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione! L’Agenzia delle entrate, con circolare 21 del 23/4/2010, ha precisato che il mancato rispetto di questo termine NON determina la decadenza della detrazione, ma rende applicabile una sanzione tributaria variabile da 258 a 2065 euro. Ne deriva, a nostro avviso, che inviando l’istanza successivamente, e comunque entro 1 anno, sia possibile sanare la violazione con il pagamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso. Ciò, ovviamente, a meno che nel frattempo non sia stata già comminata la sanzione piena.

Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione per la detrazione di imposta del 55% – pdf 

Modello di comunicazione per la detrazione di imposta del 55% – pdf

 

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