DETRAZIONE DEL 50% SU RISTRUTTURAZIONI A ROMA


Che Cos’è la DETRAZIONE DEL 50%

Chi si fa carico di lavori di ristrutturazione edilizia ha la possibilità di accedere ad un’ agevolazione: detrarre dalle imposte sui redditi il 50% delle spese. Dal 26 giugno 2012 con l’entrata in vigore del Decreto Legge 83/2012, denominato Decreto Crescita, sono state apportate numerose modifiche in merito alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare è stato disposto che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 30 giugno 2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, disciplinata dall’art.16-bis, TUIR a decorrere dall’1 gennaio 2012, è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di 96.000 euro (anziché 48.000) per ciascuna unità immobiliare. È prevista una ripartizione della detrazione in 10 rate annuali dello stesso valore. Il decreto del 2012 ha eliminato la norma che consentiva ai beneficiari di 75 e 80 anni di suddividere la detrazione rispettivamente in 5 o 3 rate annuali.

I BENEFICIARI della “detrazione del 50%”

Possono fruire della detrazione al 50% le persone soggette ad Irpef che possiedano di un diritto reale sull’immobile da ristrutturare e che ovviamente si facciano carico delle spese. Nel caso specifico riguarda:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • soci delle società semplici;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

GLI INTERVENTI inclusi nella “detrazione del 50%”

  • manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale (le parti comuni sono: suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, parti necessarie all’uso comune, locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, ascensori, pozzi, cisterne, fognature, ecc.);

Manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari (ristrutturazione bagno) e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Sono interventi di restauro e risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle pertinenze;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
  • interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e montacarichi, interventi di domotica) per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante: il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; bonifiche dall’amianto; opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Restano detraibili anche le spese professionali, di progettazione per le prestazioni di tecnici abilitati, inerenti ad attività di progettazione e correlate allo svolgimento dei lavori.

Inoltre, sono detraibili al 50% dell’IRPEF, tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che vendano o assegnino l’immobile entro

I BENEFICI della detrazione del 50%

All’acquirente o assegnatario dell’unità immobiliare spetta una detrazione par al 50% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 96.000 euro.

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno siano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Se gli interventi sono realizzati su abitazioni adibite anche all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati (ex Dlgs 42/2004), ridotte del 50%.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata è trasferita all’acquirente persona fisica dell’immobile, salvo diverso accordo delle parti. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

 

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